


::. Statuto
Denominazione - Sede - Oggetto - Durata
ART.1- E' costituita una società a Responsabilità Limitata denominata "ISTITUTO DI SCIENZE DEL COMPORTAMENTO GIANFRANCO DE LISIO S.R.L."
ART.2- La società ha sede in Carrara, con indirizzo attualmente in Viale Monzoni n.3. L'assemblea ordinaria dei soci può modificare l'indirizzo nell'ambito dello stesso comune.
La società potrà istituire ai sensi di legge sedi secondarie, filiali, uffici, stabilimenti, rappresentanze, agenzie e unità locali, sia in Italia che all'estero.
Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Libro dei soci.
ART.3- La società ha per oggetto: realizzazione e/o gestione di istituti per: attività didattica e di ricerca -nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico- in scienze del comportamento, psichiatria clinica, epidemiologia psichiatrica, neuro-farmacologica, psichiatria forense e metodologia della ricerca; gestione di cliniche, ambulatori e presidi sanitari, di case per diagnosi, prevenzione, cura di malattie nervose e mentali, con i trattamenti ed i servizi di assistenza e degenza secondo i ritrovati della scienza medica e di qualsiasi branca della stessa; gestione di strutture di tipo sanitario, sanitario-riabilitativo, riabilitativo
Per il conseguimento dei fini sociali la società potrà gestire: programmi di ricerca scientifica di interesse generale e con risultati diffusibili, attività di formazione degli operatori nei settori in cui la società opera.
Il tutto nel pieno rispetto delle norme imposte dalla legge e dall'ordinamento giuridico ed in particolare della legge 1815/39, dovendo se del caso avvalersi dell'opera di soggetti, iscritti negli albi professionali e quindi personalmente e direttamente responsabili
La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari -con espressa esclusione di quelle di intermediazione mobiliare professionale vietate per le società a responsabilità limitata dalla legge 1/91 o da qualsiasi altra disposizione legislativa-, immobiliari e finanziarie -con espressa esclusione di quelle vietate dalla legge 197/91- utili e necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, nonchè assumere -nel rispetto del vigente ordinamento giuridico- interessenze e/o partecipazioni di capitali in altre imprese anche estere, aventi scopi affini od analoghi o comunque connessi al proprio.
ART.4- La società avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.
Capitale Sociale - Assemblee
ART.5- Il capitale sociale è determinato in Lire 20.000.000 (ventimilioni) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2474 codice civile
In caso di aumento di capitale sociale, il capitale in aumento deve essere offerto in opzione ai soci in proporzione al capitale sociale da ciascuno posseduto. Le quote possono essere trasferite liberamente a favore del coniuge, degli ascendenti e discendenti in linea retta. In caso di alienazione ad altri, è riconosciuto ai soci il diritto di prelazione, in proporzione del capitale posseduto, da esercitarsi entro un mese dalla data in cui le quote vengono offerte in vendita.
ART.6- La società può far ricorso, per il sostegno della propria attività, a finanziamenti dei soci nel rispetto delle disposizioni recate attualmente dal D.L.1.9.1993 n.385 e da eventuali innovazioni ed integrazioni, normative o regolamentari. Su tali finanziamenti, salvo diverse ed espresse disposizioni, è esclusa la decorrenza di ogni e qualsiasi interesse.
ART.7- L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; quando particolari esigenze lo richiedano, potrà essere convocata anche entro sei mesi da tale termine.
L'Assemblea straordinaria sarà convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo riterrà opportuno e quando ne sia fatta richiesta da tanti soci, che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.
ART.8- L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in territorio italiano; essa è convocata ai sensi dell'ART. 2484 del Codice Civile, ed è valida anche senza formale convocazione, quando sia presente l'intero capitale sociale, vi assista l'organo amministrativo e i componenti del Collegio Sindacale se questo sia stato nominato.
ART.9- Ciascun socio ha diritto ad un voto, per ogni mille lire di quota sottoscritta, secondo le risultanze del Libro dei soci. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, da altra persona, non amministratore o sindaco o dipendente della società. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.
ART.10- L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Delegato, o in difetto da persona designata dagli intervenuti.
Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato ai sensi di legge dall'assemblea. Le delibere dell'Assemblea sono constatate da un processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario; nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, tale verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.
ART.11- L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale
Amministrazione
ART.12- La società è amministrata, a scelta dell'Assemblea, da un Amministratore Unico, anche non socio, o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di due a un massimo di cinque membri, anche non soci. Salvo il primo, che è nominato nell'atto costitutivo, l'Organo Amministrativo è nominato dall'assemblea, per il tempo da questa di volta in volta stabilito, o a tempo indeterminato, fino a sue dimissioni o revoca.
ART.13- L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, senza eccezione di sorta esclusi quelli che per disposizione di legge restano riservati all'Assemblea. L'organo amministrativo può, fra l'altro, a titolo esemplificativo: acquistare, vendere, permutare beni immobili, mobili, merci, diritti, crediti, azioni, convenire prezzi, riscuoterli e/o riconoscerli già pagati rilasciandone quietanze; stipulare locazioni, riscuotere da pubbliche amministrazioni, enti, banche, società, privati e anche stranieri, somme a qualsiasi titolo dovute, rilasciandone quietanza; assumere obbligazioni di qualsiasi specie, compiere qualsiasi operazione bancaria, anche per quanto riguarda il commercio con l'estero, compresi anticipazioni e sconti, operare prelievi su conti correnti, anche allo scoperto, purchè nei limiti dei fidi accordati, richiedere la concessione di fidi bancari, emettere, girare, avallare, autorizzare, scontare, protestare cambiali e altri effetti di commercio; nominare e revocare avvocati e periti, fare qualsiasi operazione presso il Ministero del Commercio con l'Estero, presso l'Istituto Italiano Cambi, fare in genere quant'altro riterrà utile ed opportuno nell'interesse della società.
ART.14- Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinandone le mansioni e i poteri, e un segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.
L'organo di amministrazione può nominare un direttore scientifico ed un direttore di ricerca determinandone attribuzioni e compensi nonchè procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
ART.15- Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri, o da un Sindaco effettivo.
Esso viene convocato dal Presidente con avviso contenente l'indicazione del luogo di riunione e delle materie da trattare, spedito con lettera raccomandata a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve e l'invito può essere diramato telegraficamente o via telefax
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti; in caso di parità di voti, le proposte si intendono respinte.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono fatte constare mediante processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
ART.16- La firma sociale, nonchè la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, ai consiglieri Delegati se nominati.
ART.17- Spetta agli amministratori il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; l'assemblea può assegnare loro un compenso annuo e riconoscere agli stessi una partecipazione agli utili, fissandone la misura.
L'assemblea potrà inoltre riconoscere agli amministratori il diritto a percepire, ad avvenuta cessazione della carica per decadenza o revoca del mandato oppure per dimissioni, un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, autorizzando l'accantonamento annuale a carico della società della somma deliberata a tale titolo, anche sotto forma di copertura assicurativa, e comunque fino ad un massimo del 15% -quindici per cento- del compenso attribuito. Tali accantonamenti ai fondi per le suddette indennità di fine rapporto dovranno essere effettuati in conformità e secondo le disposizioni dell'articolo 70, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, numero 917 e successive modificazioni ed integrazioni).
ART.18- Il Collegio Sindacale, ove venga nominato per disposto di legge, si compone di tre sindaci effettivi; dovranno inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Bilancio - Riparto Utili
ART.19- Gli esercizi sociali si chiudono il 31 -trentuno- Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, a norma di legge.
ART.20- Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore a 1/20 -un ventesimo- per la riserva legale, saranno ripartiti fra i soci, in proporzione delle loro quote, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga, di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, si prescrivono a favore della società.
Scioglimento
ART.21- In caso di scioglimento della società l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
Disposizioni Generali
ART.22- Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi speciali in materia.
F.ti: Giulio Perugi - Maremmani Icro - Cristina Toni - Matteo Pacini - Giuseppe Ruffolo - Mata Hernandez Maria Belen - Salvatore Signoretta - Moretti Leonardo - Carlo Torti - Orietta Zolesi - Giuseppe Giuntoli - Anna Maria Carozzi Notaio -